Art. 3.
(Condizioni).

      1. Il rispetto dei diritti umani e dei princìpi democratici riconosciuti a livello internazionale costituisce un criterio di priorità nella scelta del Paese beneficiario ai fini dell'attività di cooperazione allo sviluppo.
      2. Nei casi in cui l'intervento sia finalizzato a incentivare il rispetto dei diritti umani, l'opera di cooperazione allo sviluppo non può continuare in assenza di una concreta collaborazione a tale fine da parte del Paese destinatario.